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Liste di attesa

Art. 41, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Per “tempo di attesa” si intende il numero di giorni che intercorre tra la data del contatto dell’utente con il centro prenotazioni e la data prenotata (prima data disponibile per effettuare la prestazione).

La Regione del Veneto, in linea con la programmazione nazionale, ha individuato un insieme di circa 100 prestazioni ambulatoriali più significative da monitorare (da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale n. 1164/2019).

Queste sono definite “prestazioni traccianti”.

L’obiettivo affidato alle aziende ULSS è il rispetto di un tempo di attesa massimo standard per le prestazioni traccianti erogate ai residenti. Tale tempo varia a seconda della classe di priorità indicata dal medico prescrittore:

Classe di prioritàTempistica
Classe U (urgente)Entro 24 ore dalla presentazione
Classe B (breve)Entro 10 giorni dalla data di prenotazione
Classe D (differibile)Entro 30 giorni dalla data di prenotazione
Classe P (programmata)Entro 90 giorni dalla data di prenotazione

La prioritarizzazione delle prestazioni riguarda esclusivamente il primo accesso dell’utente alle strutture dell’azienda ULSS per una certa patologia; tutte le prestazioni successive sono considerate prestazioni “di controllo”, che non rientrano nel sistema della prioritarizzazione, ma vanno assicurate nei tempi di volta in volta stabiliti dagli specialisti che hanno preso in carico il paziente.

Il paziente ha la possibilità di non accettare la prima disponibile proposta, perché preferisce recarsi in un ambulatorio diverso (ad esempio più vicino a casa) o richiede la prestazione in una data diversa, in questi casi i tempi sono comunque monitorati, ma la prestazione esce dal conteggio della performance aziendale.

In conclusione il calcolo della performance avviene sulle prestazioni traccianti “garantite” (prestazioni di primo accesso per i residenti nel territorio dell’ULSS), per le quali l’assistito ha accettato la prima data disponibile.

Note per la lettura dei dati

La percentuale di rispetto dei tempi di attesa previsti è la principale misura della performance relativa ai tempi di attesa, e rappresenta la quota di prestazioni che rispettano il tempo standard relativo alla specifica classe di priorità.

Pertanto una percentuale di rispetto del 90% indica che su 100 prestazioni erogate, 90 sono state erogate entro il tempo standard. Di norma ci si riferisce sempre alle prestazioni “traccianti”, “garantite”, con prima data disponibile accettata dall’assistito. Quindi, ad esempio, una percentuale del 90% in classe P, indica che su 100 prestazioni (primi accessi) erogate a residenti nel territorio dell’ULSS che hanno accettato la prima data disponibile, in 90 casi la prestazione è stata erogata entro i 90 giorni.

Monitoraggio mensile dei tempi di attesa delle prestazioni di specialistica e diagnostica ambulatoriale dell’Istituto Oncologico Veneto

La rilevazione dei tempi di attesa delle prestazioni di specialistica e di diagnostica ambulatoriale è mensile. Verso alla metà di ogni mese, per 5 giorni lavorativi consecutivi (giorni indice) indicati dalla Regione Veneto, vengono rilevate le prestazioni traccianti prenotate affinché la rilevazione sia effettuata contemporaneamente in tutte le Aziende Sanitarie della Regione e vengono rilevate le date assegnate ai pazienti che telefonano o si recano ai nostri sportelli CUP per prenotare le prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto del monitoraggio. Sono quindi rilevati i tempi solo per le prestazioni cosiddette traccianti, ovvero quelle che la Regione Veneto chiede di tenere monitorate (DGR 600/07) perché ritenute le più critiche. Vengono incluse nella rilevazione solo le prime visite/prestazioni cioè quelle per le quali il paziente viene valutato per un certo problema per la prima volta, o deve essere visto per la riacutizzazione di un problema cronico. In ciascuna di queste giornate vengono rilevate le prenotazioni effettuate. Il calcolo dei tempi medi di attesa del mese viene fatto sulla base dei dati rilevati nei cinque giorni indice. La rilevazione misura il rispetto del tempo di attesa per classe di priorità assegnata dal medico che prescrive la prestazione. Se è stata assegnata la classe di priorità A la prestazione dovrebbe essere erogata entro 10 giorni, la priorità B prevede un massimo di 30 giorni per le visite e le prestazioni diagnostiche, la priorità C un massimo di 90 giorni di attesa. Si ricorda che in ricetta la priorità A è indicata come casella B, la priorità B come casella D e la priorità C come casella P. Si può esigere una prestazione entro i tempi massimi previsti solo quando si prenoti presso il Call Center e CUP delle Aziende Sanitarie di residenza e senza poter scegliere la struttura, ma accettando la prenotazione presso qualsiasi erogatore venga proposto nell'ambito della stessa ULSS. Nel caso si preferisca ricorrere ad altro erogatore, si può scegliere, ma non possono essere pretesi i tempi relativi alla priorità indicata sulla ricetta.

Ricoveri

Nel 2002 la Conferenza Stato-Regioni ha introdotto le classi di priorità per ricovero. Esse si basano «sulle caratteristiche cliniche del quadro patologico presente: eziologia, stadio e decorso della patologia, con particolare riguardo ai possibili danni legati a ritardi nel trattamento, presenza ed intensità di sintomi e deficit funzionali, fattispecie particolari che richiedano di essere trattate secondo tempistiche prefissate». Quando si deve erogare un livello essenziale di assistenza (LEA), le classi di priorità rappresentano uno strumento per garantire una risposta del sistema sanitario appropriata, cioè compatibile con le necessità cliniche del paziente. È sempre il medico prescrittore a valutare quale sia la classe di priorità adeguata per lo specifico bisogno di salute. Per i ricoveri, nel 2002, sono state fissate le seguenti classi:

  • classe A: ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi;
  • classe B: ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi;
  • classe C: ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi;
  • classe D: ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.
In seguito, la normativa regionale ha recepito le indicazioni della Conferenza Stato-Regioni. Recentemente, per il Veneto (Legge Regionale n. 30/2016, art. 38), sono state modificate le classi di priorità per interventi chirurgici da effettuarsi durante un ricovero. I tempi massimi sono i seguenti:
  • classe A: 30 giorni dalla data di fissazione dell'intervento;
  • classe B: 60 giorni dalla data di fissazione dell'intervento;
  • classe C: 90 giorni dalla data di fissazione dell'intervento;
  • classe D: 180 giorni dalla data di fissazione dell'intervento.
Gli interventi chirurgici per trattare una neoplasia maligna rientrano nella classe di priorità A.

Struttura responsabile dell’aggiornamento della pagina: UOS Controllo di gestione, Responsabile Dott. Alessandro Giuriola

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